Compiti del medico competente
Medico competente e visite periodiche
L’esecuzione delle visite periodiche, nonchè di quelle svolte su richiesta dei lavoratori, rimane uno dei compiti più qualificanti dell’attività del medico competente.
Il medico competente di fatto è chiamato ad eseguire questi accertamenti:
- nei casi previsti dalla normativa vigente, a volte con periodicità già prefissate;
- sulla base di un’effettiva esposizione ad un determinato fattore di rischio;
- in rapporto alla mansione e/o attività svolta.
Esaminando le situazioni appena elencate dobbiamo subito riconoscere come il medico competente possa eseguire gli accertamenti sanitari al fine di emettere un giudizio di idoneità alla mansione specifica solo nel caso che gli stessi siano previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni ove si definisce all’art. 2 la sorveglianza sanitaria: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.
Inoltre il medico competente potrà collaborare ai programmi previsti dal sistema di promozione della salute e della sicurezza sempre definito dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 come: “complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori”. E’ utile ricordare che gli accertamenti eseguiti sulla base dei sopra citati programmi sono effettuati solo su base volontaria, non rientrano tra gli accertamenti da documentare nella cartella sanitaria e/o di rischio e i cui risultati non possano essere utilizzati al fine del rilascio dell’idoneità alla mansione specifica.
Tipologie di visite mediche da parte del medico competente
- visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.