1. Home
  2. Faq

Per assumere un apprendista quali visite occorrono?

Se l’apprendista è maggiorenne, è necessaria la visita del Medico Competente. Non è rilevante quale visita viene fatta prima. Per assumere un apprendista minorenne vedi domanda successiva.

Devo assumere un lavoratore minore: cosa devo fare?

In caso di assunzione di lavoratore minore di 18 anni è necessaria una visita preventiva da parte del Medico Competente, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia anche apprendista. Attenzione che vi sono dei lavori vietati per Legge (Legge 977/67)

La visita di assunzione: per chi è necessaria?

Tutti i lavoratori che devono essere adibiti ad una mansione per la quale nell’ambito della valutazione dei rischi aziendale è prevista la sorveglianza sanitaria devono essere sottoposti alla visita medica del lavoro da parte del Medico Competente correntemente designato in azienda da parte del Datore di Lavoro.

Quando è necessario effettuare la visita medica in occasione della cessazione rapporto di lavoro?

In occasione di cessazione del rapporto di lavoro tutti i lavoratori che sono stati esposti a particolari agenti (rischio chimico, radiazioni ionizzanti, cancerogeni ecc) devono essere sottoposti a visita. La Cartella Sanitaria dello specifico lavoratore deve essere inviata all’ISPESL di Roma, a cura del Medico Competente.

Quando deve essere fatta la visita medica del lavoro?

Come indicato dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. la visita medica del lavoro è prevista nei seguenti casi:

1) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

2) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

3) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

4) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
5) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
6) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
7) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Cosa bisogna fare per iniziare la Sorveglianza Sanitaria?

Chi avesse necessità di iniziare la sorveglianza sanitaria può contattarci per nominare un Medico Competente che si assume la responsabilità della redazione di un piano di sorveglianza sanitaria nel quale, oltre alle mansioni per le quali è prevista la visita, sono definite le periodicità e gli accertamenti complementari che la nostra struttura è in grado di supportare per un servizio completo a 360°

Se la mia Azienda ha pochi dipendenti, devo fare le visite mediche?

Tutte le aziende, anche con un solo dipendente, sono tenute all’esecuzione delle visite mediche del lavoro nel caso sussistano rischi per la salute previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., e per i quali nell’ambito della valutazione dei rischi aziendali sia stata prevista la sorveglianza sanitaria.

Chi è soggetto a Sorveglianza Sanitaria?

Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede la sorveglianza sanitaria e quindi le visite mediche del lavoro per tutti coloro siano esposti nell’ambito delle attività lavorative ad agenti fisici (rumore, vibrazioni ecc) oppure ad agenti chimici, cancerogeni, biologici, oppure ancora quando la mansione determina l’assunzione di posture fisse e prolungate, la movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi agli arti superiori, il lavoro in altezza, il lavoro che prevede rischi per terzi.

Il Datore di Lavoro deve essere sottoposto a visita medica?

Il Datore di Lavoro di una qualsiasi impresa non è soggetto a sorveglianza sanitaria in quanto l’obbligo di tutela stabilito dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. nasce per tutti coloro siano identificati come lavoratori e quindi tutti coloro che prestano la loro opera anche a titolo gratuito nell’ambito dell’esercizio di un’attività privata o pubblica. Pertanto sono considerati lavoratori i dipendenti, i soci lavoratori, gli apprendisti, i volontari, i tirocinanti ecc. Rimangono esclusi solo gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari (beninteso se questi collaboratori familiari sono all’interno dello stesso nucleo familiare del Datore di Lavoro stesso/Titolare dell’impresa familiare).
Entra in contatto
Autorizzo al trattamento dei dati (privacy)
Autorizzo ricezione newsletter
Cookies Settings | Privacy Policy | © 2024 Creative Studio